Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, la Sekorental srls sita in via Cadorna, 44 33040 Povoletto UD, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Lazzarotto Matteo, di seguito indicato come “locatore” da una parte, e il sig. ____________________, nato a _____________________ il _________________, c.f. _______________, di seguito indicato come “locatario” dall’altra, si conviene e stipula quanto segue:
art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.
La ditta Sekorental srls concede in noleggio al locatario, che accetta, i beni di seguito dettagliatamente individuati nell’ordine n° ________del ___ /___ / 201__:
All’uopo l’utilizzatore dichiara di averli esaminati e di averli trovati in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
art. 2) DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto avrà la durata di giorni ______, con decorrenza dal __/___/___ al __/ ___/___. Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la rinnovazione tacita.
Art. 3) LUOGO DI CONSEGNA E OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE.
1. I beni oggetto del presente contratto vengono prelevati dall’utilizzatore nella sede della ditta Sekorental in Via Cadorna, 44 povoletto UD, presso la quale, entro le ore 20,00 del giorno di scadenza del presente contratto dovranno essere riconsegnati a cura e spese dell’utilizzatore.
2. I beni oggetto del presente contratto vengono consegnati all’utilizzatore nella sede della ditta_____________________________________________________________________________ alle ore __:__ del giorno di inizio del presente contratto e dovranno essere riconsegnati a cura e spese del Locatore del Locatario.
Il ritardo nella consegna dei beni comporterà una penale giornaliera indicata nelle allegate condizioni di noleggio, oltre il maggior danno.
Art. 4) PREZZO DEL NOLEGGIO.
Per il bene noleggiato è dovuto un corrispettivo pari ad euro ___________ oltre iva da pagarsi secondo quanto concordato nel preventivo di noleggio.
Resta sin d’ora espressamente convenuto che la mora nel pagamento del canone determina l’obbligo di riconoscere al noleggiatore gli interessi di mora, dal giorno di scadenza a quello del pagamento, nella misura prevista dal D. Lgs. 9\10\2002 n. 231, senza la necessità di formale costituzione in mora, salva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 10 del presente contratto.
Art. 5) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO E SUBCOMODATO.
I beni costituenti oggetto del presente contratto non potranno essere concessi in subnoleggio, subcomodato o custodia a terzi secondo quanto riportato nelle condizioni di noleggio allegate al presente contratto, pena l’immediata risoluzione del presente contratto.
Art. 6) MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE E RESTITUZIONE.
L’utilizzatore si obbliga a restituire i beni all’estinzione del rapporto derivante dal presente contratto secondo quanto previsto nelle condizioni di noleggio sottoscritte.
Art. 7) MANUTENZIONE.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono regolate dalle condizioni di noleggio, ogni singolo intervento del Locatario senza la prevista autorizzazione di Sekorental srls comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Art. 8) RESPONSABILITÀ DELL’UTILIZZATORE.
L’utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall’impiego dei beni, da momento della consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode degli stessi. Ogni evento avverso è regolato dalle condizioni di noleggio alla quale il locatario dichiara la propria avvenuta visione.
Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio conseguenti a sinistri o malfunzionamenti, il noleggiatore provvederà direttamente al loro ripristino o sostituzione fermo restando che rimarranno comunque a carico dell’utilizzatore tutte le spese conseguenti non rientranti al corretto utilizzo del bene noleggiato.
Art. 9) RAPPORTI CON I TERZI.
Nell’ipotesi in cui siano compiuti atti conservativi o esecutivi sui beni da parte di creditori o aventi causa dell’utilizzatore, questa è tenuta a darne immediata comunicazione al noleggiatore e a far comunque presente all’Autorità procedente, mediante esibizione del presente contratto, la situazione proprietaria dei beni in oggetto.
Art. 10) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, che il presente contratto è risolto per fatto e colpa dell’utilizzatore, ove si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti:
a) uso improprio o non consentito dei beni;
b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato;
c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle prescrizioni di impiego;
d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i beni;
e) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni;
f) mora nel pagamento del canone concordato;
g) omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione;
h) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive e cautelari intentate da terzi;
i) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga;
La risoluzione del contratto ai sensi del comma che precede, è effettuata dal noleggiatore a mezzo lettera raccomandata a.r., obbliga l’utilizzatore alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza diritto ad alcuna indennità o risarcimento.
L’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una penale prevista nelle condizioni di noleggio, salvo il diritto al maggior danno patito dal noleggiatore.
art. 11) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente atto, le parti indicano competente il Foro di Udine.
art. 12) RINVIO NORME ORDINAMENTO
Le parti convengono che il presente contratto rinvia alla disciplina del codice civile per tutto quanto da esso non previsto espressamente. Tutte le variazioni del presente contratto dovranno risultare da convenzione scritta.
Povoletto UD,
Matteo Lazzarotto
Sekorental srls Il Locatario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto e di approvare specificatamente le parti del presente contratto contrassegnate dagli artt. nn. 4) (prezzo del noleggio), 5) (divieto di subnoleggio e subcomodato), 6) (modalità di utilizzazione e restituzione), 7) (manutenzione), 8) (responsabilità dell’utilizzatore), 10) (clausola risolutiva espressa), 11) (foro competente).
Povoletto UD,
Sekorental srls Il Locatario